Art. 6.

      1. L'Università della difesa nazionale rilascia i seguenti titoli:

          a) diploma universitario;

          b) diploma di laurea in scienze militari;

          c) dottorato di ricerca.

      2. I diplomi universitari sono rilasciati con riferimento ai vari indirizzi previsti nelle branche della difesa militare e della difesa civile dopo la frequenza di corsi biennali.
      3. Il diploma di laurea in scienze militari è rilasciato al termine dei corsi di laurea di armi terrestri, di armi navali e di armi aeronautiche, dopo la frequenza di un ciclo di studi quadriennale.
      4. Il dottorato di ricerca si consegue presso i dipartimenti derivanti dalla unificazione delle scuole di guerra dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze

 

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e del Centro alti studi per la difesa. Il diploma è conseguito nei dipartimenti da coloro che, dopo la laurea in scienze militari, abbiano svolto attività di studio per almeno un triennio e siano pervenuti a risultati di valore scientifico riconosciuti da una commissione formata da docenti universitari e da ufficiali designati dal dipartimento stesso.
      5. Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato a verifiche annuali della validità degli studi e delle ricerche in corso.